market abuse
Trattamento delle informazioni societarie
La Società si è dotata da tempo di una procedura per
la gestione interna e la comunicazione all’esterno di
documenti e informazioni relativi a Edison, con particolare
attenzione alle informazioni di natura privilegiata. La procedura,
che è parte integrante del Modello 231, è stata
modificata nel corso del 2006, per risultare maggiormente aderente
alle modifiche legislative introdotte in sede di recepimento della
disciplina comunitaria in materia di market abuse è stata
ulteriormente emendata nel 2010, per essere adeguata a talune
esigenze operative che si sono manifestate nel corso della sua
applicazione.
Nell’ambito di tale procedura si è provveduto a
disciplinare i ruoli, le responsabilità e le modalità
operative di gestione delle informazioni di natura privilegiata
(cioè le informazioni privilegiate “in itinere” e
quelle soggette all’obbligo di comunicazione al mercato) in
riguardo al loro accertamento, all’alimentazione del registro
degli insider, al trattamento, alla circolazione interna e alla
comunicazione a terzi (ove vengano osservate determinate
condizioni), nonché per la comunicazione al mercato nel
rispetto dei termini e delle modalità previste dalla vigente
regolamentazione.
Sono tenuti al rispetto della procedura i componenti gli organi
sociali, i dipendenti e i collaboratori di Edison e delle
società controllate che si trovano ad avere accesso a
informazioni di natura privilegiata.
A tutti i destinatari è fatto obbligo di:
- mantenere la riservatezza circa i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei propri compiti e, in particolare, assicurare che la circolazione interna e verso i terzi di documenti contenenti informazioni di natura privilegiata sia soggetta a ogni necessaria attenzione e cautela;
- non comunicare ad altri, se non per ragioni di ufficio, le informazioni di natura privilegiata di cui si venga a conoscenza nello svolgimento dei compiti assegnati;
- far sottoscrivere, da parte dell’owner del progetto e/o dell’attività rilevante (di norma coincidente con il responsabile della direzione/funzione) ai terzi cui si comunicano informazioni di natura privilegiata, in occasione del conferimento dell’incarico, un impegno di riservatezza (che preveda, se del caso, l’obbligo di tenuta a cura dei terzi del registro degli insider);
- informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza della Società di qualsivoglia atto, fatto, omissione che possa rappresentare una violazione della procedura.
Con riguardo ai ruoli e alle responsabilità, è stato
stabilito che il vertice aziendale è responsabile per tutto il
Gruppo della divulgazione al mercato dei comunicati stampa relativi
a informazioni privilegiate, nonché della decisione di
attivare la procedura dell’eventuale ritardo della
comunicazione. È responsabilità delle direzioni e delle
funzioni aziendali, nonché dei vertici delle società
controllate, individuare la presenza di informazioni potenzialmente
privilegiate e attivare tutte le misure di sicurezza idonee ad
assicurare la segretezza e la segregazione di tali informazioni,
limitandone la circolazione ai soli soggetti che hanno
necessità di conoscerle per l’espletamento della loro
funzione/incarico.
Il vertice aziendale e il management (ciascuno per le informazioni
di pertinenza) devono informare i soggetti interni e i terzi in
possesso di informazioni di natura privilegiata riguardanti il
Gruppo della rilevanza delle stesse, e devono accertare che i terzi
destinatari di informazioni di natura privilegiata siano tenuti per
legge, per regolamento, per statuto o per contratto al rispetto
della segretezza dei documenti e delle informazioni ricevute,
verificando, ove applicabile, l’esistenza di clausole/impegni
di riservatezza/confidenzialità. I documenti (cartacei ed
elettronici) contenenti informazioni di natura privilegiata devono
circolare previa apposizione sugli stessi della dicitura
“Confidenziale” e devono essere adeguatamente
custoditi; la loro trasmissione per via telematica deve essere
protetta con chiavi di accesso; il vertice aziendale ovvero il
management che ha originato documentazione “
Confidenziale” deve tener traccia dei soggetti (dipendenti o
terzi) ai quali tale documentazione è inoltrata.
Specifiche disposizioni della procedura si occupano
dell’alimentazione e aggiornamento del registro dei soggetti
che hanno accesso a informazioni di natura privilegiata:
l’iscrizione nel registro può avvenire in modalità
permanente ovvero occasionale e la responsabilità di
individuare i soggetti da comunicare alla funzione preposta alla
tenuta del registro per l’iscrizione è affidata al
vertice aziendale di Edison e al management per le aree di
rispettiva competenza.
La procedura si occupa anche delle modalità di informazione,
aggiornamento e cancellazione degli iscritti.
L’iscrizione in modalità permanente riguarda i soggetti
che, in relazione al ruolo, alla posizione ricoperta e alle
specifiche e relative responsabilità affidate, hanno accesso
su base regolare e continuativa a informazioni potenzialmente
privilegiate. L’iscrizione in modalità occasionale
riguarda i soggetti che, in relazione alla partecipazione a
determinati progetti-attività estemporanee e/o alla copertura
temporanea di determinati ruoli/responsabilità, ovvero ancora
in forza di uno specifico incarico ricevuto, hanno accesso a
informazioni potenzialmente privilegiate per un lasso di tempo
definito.
Tutti gli amministratori e i sindaci di Edison, all’atto
della nomina, sono stati iscritti in tale registro in modalità
permanente e sono stati informati circa i loro doveri e le loro
responsabilità.
Fermi rimanendo gli obblighi relativi alla disciplina del market
abuse, il Consiglio di Amministrazione ha anche introdotto,
dall’esercizio 2007, in specifici periodi dell’anno, un
obbligo di astensione dal compimento di operazioni sugli strumenti
finanziari emessi dalla Società. Tali periodi sono stati
individuati nell’arco temporale che va dal trentesimo giorno
precedente la riunione del Consiglio di Amministrazione che esamina
i conti periodici e il quinto giorno successivo alla pubblicazione
del relativo comunicato stampa. Per l’esercizio 2011 sono
pertanto stati individuati i seguenti periodi:
- dal 12 gennaio al 10 febbraio (successivamente prolungato al 26
marzo)
- dal 9 aprile al 14 maggio
- dal 25 giugno al 30 luglio
- dal 25 settembre al 30 ottobre
Principali norme rilevanti in materia di informazioni privilegiate:
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Artt. 114, 114-bis, 115, 115-bis (Informazione Societaria), da 180 a 187-septies (Disposizioni sanzionatorie) e 193 (Doveri dei sindaci e della Società di Revisione) del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF").
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Artt. da 65 duodecies a 69-decies (informazioni su eventi e circostanze rilevanti) e da 152-bis a 152-octies (soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate) del Regolamento degli Emittenti (Delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modificazioni) e relativo modulo per le comunicazioni.
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Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28 marzo 2006 avente ad oggetto "Informazione al pubblico su eventi e circostanze rilevanti e adempimenti per la prevenzione degli abusi di mercato"
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Art. 4 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate (Trattamento delle informazioni societarie)