market abuse

Trattamento delle informazioni societarie

La Società si è dotata da tempo di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni relativi a Edison, con particolare attenzione alle informazioni di natura privilegiata. La procedura, che è parte integrante del Modello 231, è stata modificata nel corso del 2006, per risultare maggiormente aderente alle modifiche legislative introdotte in sede di recepimento della disciplina comunitaria in materia di market abuse è stata ulteriormente emendata nel 2010, per essere adeguata a talune esigenze operative che si sono manifestate nel corso della sua applicazione.

Nell’ambito di tale procedura si è provveduto a disciplinare i ruoli, le responsabilità e le modalità operative di gestione delle informazioni di natura privilegiata (cioè le informazioni privilegiate “in itinere” e quelle soggette all’obbligo di comunicazione al mercato) in riguardo al loro accertamento, all’alimentazione del registro degli insider, al trattamento, alla circolazione interna e alla comunicazione a terzi (ove vengano osservate determinate condizioni), nonché per la comunicazione al mercato nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla vigente regolamentazione.
Sono tenuti al rispetto della procedura i componenti gli organi sociali, i dipendenti e i collaboratori di Edison e delle società controllate che si trovano ad avere accesso a informazioni di natura privilegiata.

A tutti i destinatari è fatto obbligo di:

  • mantenere la riservatezza circa i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei propri compiti e, in particolare, assicurare che la circolazione interna e verso i terzi di documenti contenenti informazioni di natura privilegiata sia soggetta a ogni necessaria attenzione e cautela;
  • non comunicare ad altri, se non per ragioni di ufficio, le informazioni di natura privilegiata di cui si venga a conoscenza nello svolgimento dei compiti assegnati;
  • far sottoscrivere, da parte dell’owner del progetto e/o dell’attività rilevante (di norma coincidente con il responsabile della direzione/funzione) ai terzi cui si comunicano informazioni di natura privilegiata, in occasione del conferimento dell’incarico, un impegno di riservatezza (che preveda, se del caso, l’obbligo di tenuta a cura dei terzi del registro degli insider);
  • informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza della Società di qualsivoglia atto, fatto, omissione che possa rappresentare una violazione della procedura.

Con riguardo ai ruoli e alle responsabilità, è stato stabilito che il vertice aziendale è responsabile per tutto il Gruppo della divulgazione al mercato dei comunicati stampa relativi a informazioni privilegiate, nonché della decisione di attivare la procedura dell’eventuale ritardo della comunicazione. È responsabilità delle direzioni e delle funzioni aziendali, nonché dei vertici delle società controllate, individuare la presenza di informazioni potenzialmente privilegiate e attivare tutte le misure di sicurezza idonee ad assicurare la segretezza e la segregazione di tali informazioni, limitandone la circolazione ai soli soggetti che hanno necessità di conoscerle per l’espletamento della loro funzione/incarico.

Il vertice aziendale e il management (ciascuno per le informazioni di pertinenza) devono informare i soggetti interni e i terzi in possesso di informazioni di natura privilegiata riguardanti il Gruppo della rilevanza delle stesse, e devono accertare che i terzi destinatari di informazioni di natura privilegiata siano tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per contratto al rispetto della segretezza dei documenti e delle informazioni ricevute, verificando, ove applicabile, l’esistenza di clausole/impegni di riservatezza/confidenzialità. I documenti (cartacei ed elettronici) contenenti informazioni di natura privilegiata devono circolare previa apposizione sugli stessi della dicitura “Confidenziale” e devono essere adeguatamente custoditi; la loro trasmissione per via telematica deve essere protetta con chiavi di accesso; il vertice aziendale ovvero il management che ha originato documentazione “ Confidenziale” deve tener traccia dei soggetti (dipendenti o terzi) ai quali tale documentazione è inoltrata.

Specifiche disposizioni della procedura si occupano dell’alimentazione e aggiornamento del registro dei soggetti che hanno accesso a informazioni di natura privilegiata: l’iscrizione nel registro può avvenire in modalità permanente ovvero occasionale e la responsabilità di individuare i soggetti da comunicare alla funzione preposta alla tenuta del registro per l’iscrizione è affidata al vertice aziendale di Edison e al management per le aree di rispettiva competenza.
La procedura si occupa anche delle modalità di informazione, aggiornamento e cancellazione degli iscritti.
L’iscrizione in modalità permanente riguarda i soggetti che, in relazione al ruolo, alla posizione ricoperta e alle specifiche e relative responsabilità affidate, hanno accesso su base regolare e continuativa a informazioni potenzialmente privilegiate. L’iscrizione in modalità occasionale riguarda i soggetti che, in relazione alla partecipazione a determinati progetti-attività estemporanee e/o alla copertura temporanea di determinati ruoli/responsabilità, ovvero ancora in forza di uno specifico incarico ricevuto, hanno accesso a informazioni potenzialmente privilegiate per un lasso di tempo definito.

Tutti gli amministratori e i sindaci di Edison, all’atto della nomina, sono stati iscritti in tale registro in modalità permanente e sono stati informati circa i loro doveri e le loro responsabilità.

Fermi rimanendo gli obblighi relativi alla disciplina del market abuse, il Consiglio di Amministrazione ha anche introdotto, dall’esercizio 2007, in specifici periodi dell’anno, un obbligo di astensione dal compimento di operazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla Società. Tali periodi sono stati individuati nell’arco temporale che va dal trentesimo giorno precedente la riunione del Consiglio di Amministrazione che esamina i conti periodici e il quinto giorno successivo alla pubblicazione del relativo comunicato stampa. Per l’esercizio 2011 sono pertanto stati individuati i seguenti periodi:

  • dal 12 gennaio al 10 febbraio (successivamente prolungato al 26 marzo)
  • dal 9 aprile al 14 maggio
  • dal 25 giugno al 30 luglio
  • dal 25 settembre al 30 ottobre

Principali norme rilevanti in materia di informazioni privilegiate:

  • Artt. 114, 114-bis, 115, 115-bis (Informazione Societaria), da 180 a 187-septies (Disposizioni sanzionatorie) e 193 (Doveri dei sindaci e della Società di Revisione) del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF").

  • Artt. da 65 duodecies a 69-decies (informazioni su eventi e circostanze rilevanti) e da 152-bis a 152-octies (soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate) del Regolamento degli Emittenti (Delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modificazioni) e relativo modulo per le comunicazioni.

  • Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28 marzo 2006 avente ad oggetto "Informazione al pubblico su eventi e circostanze rilevanti e adempimenti per la prevenzione degli abusi di mercato"

  • Art. 4 del Codice di Autodisciplina  delle Società quotate (Trattamento delle informazioni societarie)

Ultimo aggiornamento: 17/01/2012

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